Allegato B) al n. di rep.
Articolo 1
(Denominazione e sede)
L’Associazione è denominata «School of Development Innovation and Change», in sigla “SDIC”, con sede in Bologna, con indirizzo, attualmente, in Via D’Azeglio n. 19; il cambio di sede nell’ambito dello stesso Comune spetta al Presidente e non costituisce modifica statutaria.
Essa è stata originariamente fondata l’11 febbraio dell’anno 2000, conseguendo nel corso degli anni una eccellente reputazione scientifica grazie ad un ventennio di attività molto apprezzate e innovative sia sul piano internazionale sia su quello nazionale.
Articolo 2
(Finalità)
L’Associazione ha la finalità di promuovere e realizzare studi e ricerche scientifiche aventi ad oggetto l’innovazione, il cambiamento, la diseguaglianza e la sostenibilità in campo economico, sociale, politico e giuridico ai fini dello sviluppo globale e locale. In particolare, intende contribuire al progresso delle analisi sulla transizione digitale e l’intelligenza artificiale e sulla transizione verde e l’inclusione economica, sociale e ambientale. Su tali tematiche l’Associazione si impegna ad organizzare seminari, convegni e workshop con impatto sociale. Essa ha anche la finalità di organizzare e gestire corsi formativi per l’accesso alle professioni e ai mercati del lavoro nazionali e internazionali. Per il perseguimento dei fini sociali, l’Associazione potrà, anche in cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, nazionali, comunitari, internazionali ed esteri, e con istituti universitari e di ricerca, promuovere attività e realizzare forme di collaborazione per lo sviluppo di ogni iniziativa giudicata idonea al raggiungimento delle finalità sopra precisate, stipulando anche apposite convenzioni. È escluso qualunque fine di lucro.
Articolo 3
(Durata)
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2040 salvo proroga da parte dell’Assemblea.
Articolo 4
(Associati)
Gli Associati si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori,
Sono Soci Fondatori le persone intervenute all’atto costitutivo.
Sono Soci Ordinari e Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che, interessate al perseguimento dei fini sociali, ne facciano domanda e siano accettate dal Consiglio di Amministrazione con decisione inappellabile.
I Soci Ordinari e i Soci Sostenitori – qualora sia deliberato dal Consiglio di Amministrazione – saranno tenuti a versare un contributo, a titolo di quota associativa, nella misura determinata annualmente, per ciascuna delle due categorie, dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
La quota associativa è personale e non rivalutabile nel suo ammontare.
L’Associazione impegna i singoli associati a partecipare attivamente e in maniera continua all’attività della stessa per la realizzazione delle finalità dell’ente.
Si precisa che, ai fini delle comunicazioni agli associati, il domicilio e/o recapito degli stessi, comprende anche l’eventuale indirizzo di posta elettronica (e-mail) sempre che i medesimi li abbiano comunicati all’Associazione.
Sarà onere degli associati comunicare all’Organo Amministrativo il mutamento di domicilio, in caso contrario si considereranno valide le convocazioni eseguite al domicilio comunicato.
Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno diritto alcuno nei confronti dell’associazione, tantomeno sul patrimonio della stessa. Le somme eventualmente versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili.
Articolo 5
(Perdita della qualità di Socio)
La qualità di Socio si perde in caso di recesso o di esclusione.
a) Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata o per posta elettronica (e-mail) al Presidente, non oltre il quarto mese antecedente il 31 dicembre per ogni anno successivo.
b) L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi e in caso di mancato versamento delle quote associative eventualmente dovute.
c) La perdita della qualità di Socio, per qualsiasi motivo, non comporta l’assegnazione di quote del fondo comune o del patrimonio, né la restituzione dei contributi o delle quote associative eventualmente versati.
Articolo 6
(Fondo comune e patrimonio)
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione si avvale dei contributi e delle quote associative eventualmente versati dai Soci Ordinari e dai Soci Sostenitori, di eventuali contributi o sovvenzioni da parte di organismi pubblici e privati e di eventuali altri mezzi finanziari derivanti dalle iniziative prese per il raggiungimento dei fini istituzionali, anche partecipando a programmi e bandi della Commissione Europea e delle principali agenzie nazionali e internazionali. In caso di scioglimento dell’Associazione il fondo comune sarà devoluto, secondo quanto verrà deliberato dall’Assemblea dei Soci, a maggioranza qualificata di due terzi degli associati aventi diritto, a favore di altra organizzazione senza fini di lucro che dia garanzia di perseguire efficacemente analoghe finalità, previa nomina del liquidatore che potrà anche essere scelto fra gli amministratori uscenti.
Articolo 7
(Organi Sociali)
Sono Organi dell’Associazione: a) l’Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente e il Vice-Presidente; d) l’Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri.
Articolo 8
(Assemblea)
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci fondatori, Ordinari e Sostenitori. Possono inoltre prendervi parte, su invito del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, i rappresentanti di enti o istituti che pur non essendo associati, partecipino con propri fondi all’attuazione delle finalità dell’Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi.
L’Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, in presenza nella sede sociale o altrove, oppure in via telematica, ed è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vice Presidente, ovvero dal componente più anziano di età.
L’Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quarto dei Soci con domanda motivata e sottoscritta.
Le funzioni di Segretario sono svolte da persona designata dagli intervenuti.
L’Assemblea adempie ai seguenti compiti:
- elegge il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce il numero dei componenti;
- delibera le modifiche al presente statuto;
- approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l’esercizio;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l’ordinaria amministrazione;
- approva il bilancio e il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell’anno precedente;
- decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
- esamina i ricorsi presentati dai Soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera su quant’altro venga sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.
Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria sono effettuate per iscritto con avviso per raccomandata con avviso di ricevimento o con e-mail al domicilio dei Soci, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.
Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della convocazione. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in persona, in via telematica o per delega.
Per le delibere di Assemblea straordinaria convocata per le modifiche statutarie è necessaria la presenza dei due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in persona, in via telematica o per delega.
Ogni associato dispone di un voto.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video mediante strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare di un verbale sottoscritto dal Presidente che la presiede e dal segretario, all’uopo designato.
Articolo 9
(Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 3 a 5 membri designati tra i Soci dall’Assemblea.
Il Consiglio elegge il Presidente e il Vice Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La funzione di consigliere è svolta a titolo gratuito.
L’amministratore che rinuncia all’incarico deve darne comunicazione scritta al Presidente il quale dovrà convocare al più presto il Consiglio per la sua sostituzione.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l’Assemblea per la sostituzione deve essere convocata d’urgenza dall’Organo di Controllo, il quale, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione.
Alla scadenza, gli amministratori cessano dalla carica con effetto dal momento in cui è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli esplicitamente attribuiti per legge o per Statuto all’Assemblea. In particolare, approva il programma annuale delle attività, dà esecuzione alle deliberazioni assembleari, predispone il bilancio e il conto consuntivo, determina ogni anno i contributi per i Soci Ordinari e Sostenitori.
Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono effettuate per iscritto con avviso per raccomandata con avviso di ricevimento o con e-mail al domicilio dei Soci, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.
Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della convocazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera atto a deliberare con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio di Amministrazione può essere svolto in collegamento audio/video mediante strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare di un verbale sottoscritto dal Presidente che la presiede e da un segretario, all’uopo designato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione sarà presieduto dal Vice Presidente o dal componente più anziano di età.
Il Consiglio può delegare specifiche attività a uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.
Articolo 10
(Presidente e Vice Presidente)
Il Presidente ha la rappresentanza anche processuale dell’Associazione di fronte ai terzi ed il potere di firma. In caso di sua assenza o impedimento i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
Il Presidente presiede l’Assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio stesso ed esperisce gli affari correnti di ordinaria amministrazione, adotta altresì provvedimenti urgenti salvo ratifica del Consiglio.
Articolo 11
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato per obbligo di Legge o per libera determinazione dell’Assemblea, che delibera anche le eventuali indennità da attribuire ai suoi componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, nonché su ogni altro aspetto ad esso demandato dalla legge.
Ove nominato in composizione monocratica, il Sindaco unico dovrà essere scelto nella persona di un professionista iscritto all’Albo dei Revisori Legali, che non ricopra altre cariche nell’Associazione e che sia dotato di adeguati titoli professionali, esperto in materia legale, amministrativa e contabile.
Ove nominato in forma collegiale, il Collegio Sindacale sarà formato da tre componenti effettivi e due supplenti, dotati delle caratteristiche di cui al comma precedente.
I componenti del Collegio restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.
Per la sostituzione del membro effettivo si provvede con l’affidamento al membro più anziano per la restante durata.
L’Organo di Controllo, sia esso il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno una volta all’anno, od il Sindaco unico, redige una relazione al Bilancio preventivo ed una al conto economico che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione unitamente ai predetti Bilanci.
I componenti del Collegio Sindacale od il Sindaco unico sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
All’Organo di Controllo potrà essere affidato, con decisione del Consiglio di Amministrazione, anche il compito di effettuare la revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge o qualora ciò risulti opportuno in base alla concreta operatività dell’Associazione.
In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Articolo 12
(Collegio dei Probiviri)
Ogni controversia tra i Soci e l’Associazione è deferita alla decisione di un Collegio di Probiviri, arbitri amichevoli compositori, costituito da tre persone elette dall’Assemblea dei Soci.
Articolo 13
(Esercizio Sociale e bilancio)
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio di esercizio, corredandolo di una relazione sulla gestione e sulla situazione patrimoniale e finanziaria, e di un preventivo per il nuovo esercizio.
Gli eventuali saldi attivi di gestione concorreranno ad incrementare il fondo comune.
É fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Articolo 14
(Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le norme del codice civile e delle altre leggi speciali in materia di associazione.
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